
Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio
Le disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026, con alcune eccezioni specificate all’articolo 67, applicabile a decorrere dal 12 febbraio 2029.
L'11 febbraio 2025 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce nuove norme armonizzate sulla progettazione, l’uso e la gestione degli imballaggi in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
Questo provvedimento rappresenta un passo significativo nella strategia dell’UE per la riduzione dei rifiuti da imballaggio, la promozione del riutilizzo e del riciclo, e l’ottimizzazione delle risorse in ottica di economia circolare.
Il nuovo regolamento abroga la precedente Direttiva 94/62/CE (nota come Waste Packaging Directive) e modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 sul mercato unico, nonché la Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione delle plastiche monouso.
Le disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026, con alcune eccezioni specificate all’articolo 67, applicabile a decorrere dal 12 febbraio 2029.
Obiettivi
Gli obiettivi del Regolamento in questione sono diversi. A partire dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato dovranno contenere una percentuale minima di materiale riciclato proveniente da rifiuti post-consumo. Le nuove disposizioni prevedono che il 30% del contenuto delle bottiglie di plastica monouso per bevande sia di origine riciclata, mentre per gli altri imballaggi in plastica la percentuale varia a seconda della tipologia: 35% per gli imballaggi generici, 30% per quelli in PET destinati al contatto con alimenti e 10% per gli imballaggi alimentari realizzati con altre plastiche.
Entro il 1° gennaio 2040, le percentuali minime di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica aumenteranno significativamente, rafforzando l’impegno dell’UE per la sostenibilità. Le bottiglie di plastica monouso per bevande dovranno contenere almeno 65% di materiale riciclato, così come tutti gli altri imballaggi in plastica non specificamente destinati al contatto con alimenti.
Per gli imballaggi alimentari, le soglie saranno 50% per quelli in PET e 25% per quelli realizzati con altre plastiche. Questi obiettivi puntano a ridurre la dipendenza da materie prime vergini e a incentivare un uso più efficiente delle risorse nel settore del packaging.
Entro il 1° gennaio 2030, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50 %.
Inoltre, a decorrere dal 12 agosto 2026, gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore a determinati valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una tale concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione.
Classi di riciclabilità
Una importante novità introdotta riguarda la distinzione in classi di riciclabilità, individuate in:
- A: riciclabilità superiore o uguale al 95%
- B: riciclabilità superiore o uguale all’80%
- C: riciclabilità superiore o uguale al 70%
Tutto ciò che risulta avere una riciclabilità inferiore al 70% viene considerato come “tecnicamente non riciclabile”.
A partire dal 2035, alla valutazione della riciclabilità dell’imballaggio sarà aggiunto un nuovo fattore, la valutazione «riciclato su scala». Verrà quindi effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità (peso) del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia stabilita negli atti di esecuzione adottati. Le soglie relative alla quantità annua di materiale di imballaggio riciclato ai fini della conformità con la valutazione «riciclato su scala» saranno definite tenendo conto degli obiettivi.
Dal 2038 potranno essere commercializzati solo gli imballaggi di classe B o superiore.
Etichettatura dell’imballaggio
Dal 12 agosto 2028 l’imballaggio immesso sul mercato dovrà essere contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.
L'etichetta sugli imballaggi deve essere chiara e facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità, e includere dei pittogrammi. Per determinati imballaggi l'etichetta deve specificare se il materiale è compostabile, se non è adatto al compostaggio domestico e che gli imballaggi compostabili non devono essere abbandonati nell'ambiente. Tuttavia, salvo per gli imballaggi destinati al commercio elettronico, questa obbligazione non si applica agli imballaggi per il trasporto o a quelli sottoposti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.
Ambito applicativo
Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale di composizione, e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal contesto di utilizzo o dalla loro origine. Le disposizioni riguardano gli imballaggi impiegati in ambito industriale, nelle attività manifatturiere, nella vendita al dettaglio e nella distribuzione, così come negli uffici, nei servizi e nelle abitazioni private.
In conclusione, l'introduzione del Regolamento UE 2025/40 segna una fase cruciale nell'evoluzione delle politiche ambientali, ponendo le basi per un futuro più sostenibile e responsabile. Per le aziende, questo comporta una sfida significativa nel ripensare il design degli imballaggi, con un forte focus sull'adozione di materiali più sostenibili e l'adeguamento a normative più rigorose. Tuttavia, si tratta anche di un'opportunità per innovare e contribuire attivamente alla transizione verso una società più ecologica.
Dal lato dei consumatori, il regolamento garantirà maggiore trasparenza e facilità nel distinguere tra i diversi tipi di imballaggi e nel gestirne lo smaltimento corretto, riducendo l'impatto ambientale complessivo. L'adozione di queste nuove norme non solo promuove la protezione dell'ambiente, ma stimola anche l'economia circolare, incentivando pratiche di recupero e riutilizzo.
Nel complesso, mentre le aziende dovranno affrontare importanti adattamenti, il Regolamento UE 2025/40 rappresenta una tappa fondamentale per una sostenibilità condivisa, in cui tutti i soggetti coinvolti, dai produttori ai consumatori, gioveranno dei benefici tangibili in termini di tutela dell'ambiente e sviluppo di un’economia più circolare.