Regolamento UE 2024/3015 - Divieto di immissione, esportazione e vendita di prodotti ottenuti con lavoro forzato

Regolamento UE 2024/3015 - Divieto di immissione, esportazione e vendita di prodotti ottenuti con lavoro forzato

Il Regolamento UE 2024/3015, approvato il 27 novembre 2024 dal Parlamento Europeo e pubblicato il 12 dicembre 2024, introduce il divieto di immissione, vendita ed esportazione di prodotti ottenuti con lavoro forzato all'interno dell'Unione Europea

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Il 27 Novembre 2024 è stato approvato dal Parlamento Europeo il Regolamento UE 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937. Pubblicato il 12 Dicembre 2024 in Gazzetta Ufficiale, mira a contrastare immissione, commercializzazione ed esportazione, all’interno dell’Unione Europea, i prodotti realizzati attraverso il lavoro forzato.  Il Regolamento entrerà ufficialmente in vigore il 14 dicembre 2027, concedendo alle imprese un ampio periodo di transizione per adeguarsi ai nuovi obblighi e rivedere le proprie catene di approvvigionamento in conformità con le disposizioni previste.

Disposizioni
Il nuovo regolamento europeo si propone di stabilire regole chiare e vincolanti per contrastare il fenomeno del lavoro forzato nei processi produttivi. In particolare, mira a impedire che prodotti ottenuti attraverso forme di sfruttamento entrino nel mercato dell’Unione europea, siano essi destinati alla vendita all’interno dei confini europei o all’esportazione verso Paesi terzi

L’obiettivo principale è duplice: da un lato, rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo condizioni eque per tutte le imprese; dall’altro, contribuire attivamente alla lotta globale contro il lavoro forzato, tutelando i diritti fondamentali delle persone coinvolte.

È importante sottolineare che il regolamento non si applica retroattivamente: non prevede infatti il ritiro dei prodotti già acquistati dai consumatori finali all’interno dell’Unione. In questo modo, si evitano complicazioni pratiche legate alla circolazione di beni già immessi sul mercato. Ad ogni modo, il testo chiarisce che non introduce nuovi obblighi in materia di due diligence per le aziende, se non quelli già previsti dalla normativa vigente a livello europeo o nazionale. Il suo scopo non è quello di aggravare il carico burocratico delle imprese, ma piuttosto di rafforzare gli strumenti esistenti per rendere più efficace il contrasto al lavoro forzato su scala globale.
Un aspetto significativo è contenuto nell’articolo 4 del Regolamento, il quale chiarisce che anche i prodotti venduti online o tramite canali di vendita a distanza rientrano nell’ambito di applicazione della norma. In particolare, tali beni sono considerati “disponibili sul mercato” – e quindi soggetti ai divieti previsti – qualora l’offerta sia rivolta agli utenti finali all’interno dell’Unione Europea.

Ambito Applicativo

Il Regolamento si rivolge in particolare agli operatori economici dell’Unione Europea, ai quali viene espressamente vietato di immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti realizzati con il ricorso al lavoro forzato. Per definire cosa si intenda con tale pratica, la normativa fa riferimento alla Convenzione n. 29 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che descrive il lavoro forzato o obbligatorio come qualsiasi attività o servizio imposto a una persona sotto la minaccia di una punizione e per cui essa non si sia offerta volontariamente.

Inoltre, ciascuno Stato Membro entro il 14 Dicembre 2025 dovrà designare le autorità competenti incaricate dell’adempimento degli obblighi sanciti dal presente regolamento e comunicarlo alla Commissione.