Nuove Linee Guida sulla gestione dei rischi ESG- cosa cambia per banche e istituzioni finanziarie.

Nuove Linee Guida sulla gestione dei rischi ESG- cosa cambia per banche e istituzioni finanziarie.

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee guida EBA/GL/2025/01 per integrare i rischi ESG nella gestione delle banche e delle istituzioni finanziarie. In vigore da gennaio 2026 (2027 per gli enti meno complessi), le linee guida impongono piani di transizione, sistemi di controllo, governance dedicata e formazione continua. L'obiettivo: rendere la sostenibilità un elemento strutturale della strategia finanziaria, prevenendo il greenwashing e rafforzando la resilienza del sistema. Chi si adegua per tempo potrà beneficiare di vantaggi competitivi, credibilità e accesso facilitato ai capitali sostenibili.

Nuove Linee Guida sulla gestione dei rischi ESG cosa cambia per banche e istituzioni finanziarie 3

L’8 gennaio 2025, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee guida EBA/GL/2025/01, un documento che definisce aspettative regolamentari per banche e istituzioni finanziarie in merito all’identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).Redatto in attuazione dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, il testo si inserisce nel più ampio disegno dell’Unione Europea, finalizzato a rafforzare la resilienza del sistema finanziario e a promuovere una transizione ordinata verso un’economia sostenibile.

Le linee guida stabiliscono requisiti chiari e strutturati per l’integrazione dei rischi ESG nei modelli di business, nei profili di rischio e nei sistemi di governance, coprendo orizzonti temporali che spaziano dal breve al lungo termine. La loro attuazione sarà graduale: entreranno in vigore l’11 gennaio 2026 per le banche di maggiori dimensioni e complessità, e un anno dopo, dall’11 gennaio 2027, per le entità più piccole e meno complesse. Le autorità competenti dovranno notificare all’EBA, entro il 3 giugno 2025, l’adesione o giustificare il mancato allineamento.

La non conformità può comportare non solo conseguenze reputazionali e difficoltà di accesso ai mercati, ma anche un aumento del costo del capitale e una perdita di fiducia da parte di investitori e stakeholder. Al contrario, un'integrazione efficace dei rischi ESG rafforza la credibilità, migliora la gestione patrimoniale e allinea l’ente all’evoluzione normativa europea.

Le linee guida richiedono che ogni istituzione finanziaria sviluppi un piano interno per affrontare i rischi ESG, in coerenza con gli obiettivi climatici dell’UE, come la neutralità carbonica entro il 2050 e la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030. Tali piani devono essere aggiornati periodicamente, fissando obiettivi misurabili, strategie di attuazione e orizzonti temporali definiti, con un coinvolgimento attivo delle controparti. In caso di incompatibilità strategiche, gli enti dovranno prevedere misure di disimpegno.

Dal punto di vista operativo, le istituzioni finanziarie devono integrare i rischi ESG in tutti i processi interni rilevanti, compresi ICAAP, ILAAP, strategie aziendali, piani industriali e politiche di remunerazione. È essenziale rafforzare una cultura del rischio ESG a tutti i livelli organizzativi, promuovendo la formazione continua di dirigenti e dipendenti. I rischi ESG devono inoltre essere incorporati nel sistema di controllo interno, secondo il modello delle tre linee di difesa: dalla gestione operativa, alla funzione di controllo dei rischi e conformità, fino all’audit interno.

Le banche sono inoltre tenute a effettuare valutazioni periodiche della rilevanza dei rischi ESG, aggiornandole ogni uno o due anni, a seconda della complessità dell’ente. Tali valutazioni devono essere basate su approcci proporzionati e coerenti con il profilo di rischio dell’istituzione. I rischi ESG vanno considerati come fattori trasversali, in grado di influenzare tutte le categorie di rischio prudenziale, tra cui credito, mercato, liquidità, operativo, legale e reputazionale.

Infine, ogni ente deve redigere un piano di transizione dettagliato, che includa obiettivi misurabili, traguardi intermedi, orizzonti temporali definiti e strategie di attuazione.

Il piano deve prevedere:

  • L’allineamento con gli obiettivi climatici dell’UE, tra cui la neutralità carbonica al 2050 e la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030;
  • Meccanismi di monitoraggio continuo e aggiornamenti periodici;
  • Il coinvolgimento attivo delle controparti e, se necessario, strategie di disimpegno in caso di incompatibilità strategica.

Per accompagnare la transizione sostenibile dell’economia reale, le banche devono assumere un ruolo attivo nei confronti delle controparti, offrendo consulenza, promuovendo il dialogo e adattando prodotti e soluzioni in ottica ESG e, qualora persistano incoerenze con la propria strategia ESG, l’ente può valutare la cessazione del rapporto. È inoltre essenziale prevenire fenomeni di greenwashing, assicurando una comunicazione chiara, verificabile e costantemente aggiornata.

Per le controparti di grandi dimensioni, come definite all’art. 3, par. 4 della Direttiva 2013/34/UE, le banche dovrebbero raccogliere, ove pertinente, le seguenti informazioni:

  • Ubicazione geografica degli attivi e relativa esposizione a rischi ambientali;
  • Emissioni di gas serra (Scope 1, 2 e 3), comprese eventuali proiezioni future;
  • Dipendenza economica dai combustibili fossili;
  • Consumi energetici e idrici;
  • Piani strategici e di transizione per la mitigazione climatica;
  • Allineamento agli standard internazionali (OCSE, Nazioni Unite, OIL);
  • Impatti sui lavoratori, sulla catena del valore, sulle comunità locali e sui consumatori, inclusi i processi di due diligence adottati per prevenirli;
  • Inclusione dei rischi ESG nella valutazione del merito creditizio e nei criteri di concessione dei prestiti.

Per le PMI e le microimprese si raccomanda, se possibile, la raccolta delle stesse informazioni. In alternativa, in caso di indisponibilità, le banche possono avvalersi di:

  • Dati qualitativi forniti dalla controparte;
  • Proxy settoriali o regionali;
  • Giudizio esperto.

Un altro punto cruciale è il coordinamento delle linee guida con la normativa europea vigente, in particolare con gli standard ESRS, la CSRD, il Regolamento Tassonomia e le linee guida EBA sulla concessione del credito. È prevista anche l’introduzione di metriche e indicatori di performance ESG nei processi di monitoraggio continuo, come l’allineamento dei portafogli agli obiettivi climatici, l’analisi delle perdite storiche correlate a fattori ESG e la valutazione degli immobili finanziati.

Le linee guida EBA/GL/2025/01 segnano un cambiamento strutturale nella gestione del rischio finanziario, trasformando la sostenibilità in un elemento strategico e non più accessorio.
L’adozione tempestiva e consapevole di questi requisiti consentirà agli enti non solo di conformarsi alla normativa europea, ma anche di acquisire un vantaggio competitivo in termini di reputazione, attrattività verso investitori sostenibili, resilienza patrimoniale e capacità di affrontare le sfide future della transizione ecologica.