Green claims: cosa cambia dal 27 settembre

Green claims: cosa cambia dal 27 settembre

Uno dei punti centrali della riforma riguarda il divieto di utilizzare claim ambientali generici in assenza di adeguata dimostrazione, ossia informazioni chiare, verificabili e facilmente accessibili sullo stesso mezzo di comunicazione.

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A partire dal 27 settembre 2026 entreranno in vigore in Italia le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 relativa alla tutela dei consumatori e al contrasto delle pratiche di greenwashing.

L’obiettivo della normativa è rafforzare la trasparenza verso i consumatori, contrastando le comunicazioni ambientali ingannevoli o non verificabili utilizzate per promuovere prodotti e servizi come sostenibili dal punto di vista ambientale senza adeguati elementi di supporto.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), introducendo nuove regole sulle pratiche commerciali scorrette e sulle modalità con cui le imprese possono utilizzare claim ambientali e messaggi legati alla sostenibilità.

Le nuove definizioni introdotte nel Codice del Consumo

Tra le principali novità vi è l’introduzione di nuove definizioni giuridiche che chiariscono cosa può essere comunicato ai consumatori e a quali condizioni.

Tra queste:

  • asserzione ambientale
  • asserzione ambientale generica
  • etichetta di sostenibilità
  • sistema di certificazione

L’obiettivo è creare criteri più chiari per distinguere le comunicazioni ambientali supportate da evidenze verificabili, da quelle considerate fuorvianti.

Uno dei punti centrali della riforma riguarda il divieto di utilizzare claim ambientali generici in assenza di adeguata dimostrazione, ossia informazioni chiare, verificabili e facilmente accessibili sullo stesso mezzo di comunicazione.

Inoltre, le aziende che comunicano impegni ambientali futuri – ad esempio obiettivi di decarbonizzazione o neutralità climatica – dovranno dimostrare che tali dichiarazioni sono supportate da:

  • obiettivi chiari e misurabili
  • un piano di attuazione strutturato
  • tempistiche definite
  • indicatori verificabili

La normativa rafforza quindi il principio secondo cui gli impegni ambientali devono essere basati su elementi concreti e documentabili, evitando promesse vaghe o puramente reputazionali.

Le nuove disposizioni introducono limitazioni anche sull’utilizzo di etichette e loghi ambientali: non sarà più possibile utilizzare marchi o sistemi di certificazione ambientale non basati su schemi riconosciuti o non supportati da procedure di verifica trasparenti e credibili. L’obiettivo è limitare la proliferazione di loghi ambientali autoreferenziali o poco affidabili, rafforzando la fiducia dei consumatori.

Particolare attenzione viene dedicata ai claim di “neutralità climatica” o “carbon neutral”; in particolare, la normativa vieta l’utilizzo di dichiarazioni ambientali basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas serra, ad esempio tramite acquisto di crediti di carbonio, se tali claim inducono il consumatore a ritenere che il prodotto o l’azienda non generino impatti climatici.

Il decreto inoltre, introduce inoltre nuove tutele informative relative alla durabilità, riparabilità, riciclabilità dei prodotti con lo scopo di contrastare pratiche legate all’obsolescenza prematura e favorire modelli di consumo più sostenibili e consapevoli. Per i beni digitali ad esempio, sarà obbligatorio informare il consumatore qualora un aggiornamento software possa incidere negativamente sulle prestazioni o sul funzionamento del prodotto.

In caso di violazione delle disposizioni in argomento, continueranno ad applicarsi le misure previste dall’articolo 27 del Codice del Consumo, incluse sanzioni pecuniarie, provvedimenti inibitori e ordini di cessazione delle pratiche scorrette, mentre l’ente competente per la vigilanza resta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Cosa significa per le imprese

Le nuove regole segnano un cambio di approccio nella comunicazione della sostenibilità in cui diventerà fondamentale disporre di dati, evidenze e processi di verifica a supporto delle dichiarazioni pubblicate.

Per le imprese, questo significa rafforzare:

  • la governance e la misurabilità delle performance ESG
  • la tracciabilità delle informazioni di sostenibilità
  • i processi di validazione dei claim ambientali

L’adeguamento significherà non solo evitare le conseguenze sanzionatorie, ma anche rischi reputazionali associati a pratiche di greenwashing, sempre più rilevanti in un contesto di crescente attenzione alla trasparenza ESG da parte di consumatori, investitori e stakeholder.

Articolo di Marta Pisillo