Divieto UE di distruzione degli invenduti tessili: deroghe consentite e oneri documentali

Divieto UE di distruzione degli invenduti tessili: deroghe consentite e oneri documentali

Dal 19 luglio 2026 entra in vigore il divieto di distruzione dei prodotti tessili invenduti per le grandi imprese (2030 per le medie). L'articolo analizza le nuove misure del Regolamento Ecodesign (ESPR), i criteri per le deroghe (salute, proprietà intellettuale, danni) e i nuovi standard di rendicontazione dei volumi scartati. Una guida essenziale per la conformità normativa e la sostenibilità nel settore moda.

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La Commissione Europea ha reso operative le nuove misure per il settore tessile previste dal Regolamento Ecodesign (ESPR) tramite l'adozione, in data 9 febbraio 2026, di un Regolamento delegato e di un Regolamento di esecuzione. Il primo chiarisce le deroghe al divieto di distruzione di articoli e accessori di abbigliamento e calzature invenduti (descritti nell’Allegato VII dell’ESPR) e i relativi oneri documentali; il secondo atto introduce un formato standardizzato per la comunicazione dei dati relativi ai volumi di prodotti di consumo invenduti e scartati.

L’obiettivo è volto alla riduzione di uno spreco strutturale che, secondo le stime della Commissione Europea, riguarda tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili immessi sul mercato, con un impatto ambientale stimato in circa 5,6 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti ogni anno.

Cronoprogramma e ambito di applicazione

Il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti (abbigliamento, accessori, calzature) prevede scadenze differenziate in base alla dimensione aziendale: le grandi imprese saranno chiamate alla piena conformità già a partire dal 19 luglio 2026, mentre per le medie imprese l’obbligo scatterà ufficialmente nel luglio 2030.

Deroghe consentite

Il nuovo Regolamento delegato specifica che la distruzione dei prodotti in questione deve essere considerata una misura di ultima istanza e rispettare l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, privilegiando il riciclo rispetto al recupero energetico o allo smaltimento. L’Articolo 2 elenca le deroghe applicabili in specifiche circostanze, purché debitamente giustificate e documentate, tra le quali:

  • Salute, igiene e sicurezza: è permessa la distruzione di prodotti "pericolosi" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR)
  • Proprietà Intellettuale (IP): include prodotti contraffatti o beni soggetti a licenze contrattuali che ne vietano la vendita oltre una certa data, rendendo la distruzione l'unica azione correttiva proporzionata.
  • Danni e Deterioramento: fa riferimento a prodotti danneggiati durante il trasporto o restituiti dai consumatori, per i quali la riparazione non sia tecnicamente fattibile o cost-effective ossia se il suo costo supera il valore totale di produzione, logistica e sostituzione del capo.
  • Inidoneità Tecnica: casi in cui sia tecnicamente impossibile rimuovere etichette, loghi o caratteristiche di design protetti da IP o considerati "inappropriati" (ad esempio perché perpetuano stereotipi o discriminazioni)
  • Donazioni Infruttuose: include i prodotti offerti per almeno otto settimane a tre enti dell'economia sociale nell'UE o tramite il sito web aziendale e non accettati

Documentazione per la verifica della conformità

Per poter beneficiare delle deroghe, l'operatore economico deve implementare un rigoroso sistema di documentazione, da conservare per cinque anni e mettere a disposizione su richiesta delle autorità competenti in formato elettronico (con consegna entro 30 giorni). La documentazione in argomento, prevista per ciascuna casistica, include rapporti di prova e ispezione, per dimostrare non conformità chimiche o danni fisici, piani di riparazione standardizzati, ossia documenti che attestino perché la riparazione non è stata tecnicamente o economicamente fattibile, oppure prove inerenti alla tracciabilità dell’offerta pubblica di donazione. Inoltre, è introdotto l'obbligo di fornire una dichiarazione formale ai gestori dei rifiuti, specificando la deroga applicata per agevolare una corretta cernita e il riciclo di alta qualità.

Parallelamente, il Regolamento di esecuzione introduce un formato standardizzato per comunicare i volumi di prodotti invenduti distrutti, che troverà applicazione il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le misure in questione introducono implicazioni concrete e nuove opportunità per le imprese: da un lato, rendono necessario l’aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche, l'integrazione di sistemi informativi evoluti e la revisione dei protocolli di gestione della qualità; dall’altro, la normativa definisce un quadro regolatorio omogeneo che valorizza gli sforzi delle aziende già orientate al riuso, incentivando l'intera filiera a convergere verso modelli di business capaci di fare della sostenibilità ambientale il pilastro dell'efficienza dei processi.

Articolo di Marta Pisillo