Corporate Sustainability Due Diligence Directive, l'ultimo aggiornamento

Corporate Sustainability Due Diligence Directive, l'ultimo aggiornamento

La direttiva europea 2024/1760, o CSDDD, entrata in vigore il 25 luglio 2024, stabilisce rigorosi requisiti di due diligence per le aziende. Le imprese devono identificare, prevenire e gestire gli impatti negativi sui diritti umani e ambientali nelle loro attività, comprese le filiere produttive.

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La direttiva 2024/1760, detta anche CSDDD o CS3D, è entrata in vigore il 25 Luglio 2024 e stabilisce i requisiti della due diligence aziendale. Tale direttiva concretizza l’obbligo di diligenza nell’individuazione, cessazione, prevenzione, attenuazione e contabilizzazione degli impatti negativi sui diritti dell’uomo e dell’ambiente nell’attività d’impresa, delle controllate e della catena del valore.

Questa tipologia di approccio include le attività a monte (progettazione, estrazione, approvvigionamento di materie prime e prodotti) e le attività a valle (distribuzione e stoccaggio), escludendo smaltimento, smontaggio, riciclaggio prodotti, compostaggio e discarica.

La CSDDD si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato Membro e soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • > 1.000 dipendenti (in media) e fatturato netto > 450.000.000 € nell’ultimo esercizio per il quale è stato (o avrebbe dovuto essere) adottato il bilancio d’esercizio
  • Essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti nell’ultimo esercizio, pur senza avere le condizioni di cui sopra
  • Aver concluso (o essere la capogruppo di un gruppo che ha concluso) accordi di franchising o di licenza nell’Unione che generino royalties > 22.500.000 € e che abbiano realizzato un fatturato netto > 80.000.000 €.

Il testo prevede un approccio graduale:

  • Dal 26 luglio 2027: società che hanno avuto più di 5.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1.500.000.000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2027 e per quelle costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo.
  • Dal 26 luglio 2028: società che hanno avuto più di 3.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 e per quelle costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo.
  • Dal 26 luglio 2029 per tutte le altre aziende che soddisfano i criteri dimensionali precedentemente elencati, per cui più di 1.000 dipendenti in media e un fatturato netto superiore a 450.000.000 , oltre i punti successivi delle condizioni generali.

Le imprese che rientrano nell’ambito applicativo dovranno predisporre un piano di transizione per garantire che la loro strategia aziendale sia compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C (in linea con l’Accordo di Parigi). Il piano deve contenere:

  • obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa;
  • una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l’adozione di nuove tecnologie;
  • una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell’attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Gli Stati Membri provvedono a che il piano venga aggiornato ogni 12 mesi e contenga una descrizione dei progressi realizzati dalla società nel conseguimento degli obiettivi.

Sono predisposti anche degli obblighi per gli amministratori della società interessate, i quali devono:

  • Istituire e supervisionare i processi di due diligence
  • Inserire tali processi nella strategia aziendale
  • Tenere conto di cambiamenti climatici, diritti dell’uomo e dell’ambiente e delle conseguenze ambientali nelle loro decisioni

Gli Stati Membri provvedono che ciascuna società riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione annuale, da pubblicare:

  • In almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea
  • Non oltre 12 mesi dalla chiusura del Bilancio

Le informazioni devono essere:

  • Trasmesse in un formato per dati estraibili
  • Corredate da metadati (denominazioni società, identificativo della persona giuridica, dimensioni società per categoria, settore delle attività economiche delle società)

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere proporzionate e dissuasive e possono essere:

  • sanzioni pecuniarie (fino al 5% del fatturato netto);
  • se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione

Infine, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.